Concessione in uso di beni culturali

Autorizzazione alla concessione in uso di immobili pubblici di interesse culturale (art. 57-bis del D.Lgs. 42/2004)

Ai sensi dell’articolo 57-bis del D.Lgs. 42/2004, le concessioni in uso e le locazioni di immobili pubblici di interesse culturale che rientrino all’interno di procedure di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, sono soggette ad autorizzazione del Ministero.

L’autorizzazione o il diniego della medesima sono adottati dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale su parere espresso dalla Soprintendenza competente.

Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L’inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

Si rammenta che per autorizzazioni su cose che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e che non abbiano già un provvedimento di tutela espresso, è necessario procedere alla preventiva verifica dell’interesse culturale prevista dall’articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 – vai al link.

Modulistica

  • Istanza di autorizzazione alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale (art. 57-bis del D.Lgs. 42/2004) – scarica il modulo

Autorizzazione all’uso individuale di beni culturali (art. 106 del D.Lgs. 42/2004)

L’autorizzazione alla concessione in uso ai sensi dell’art. 106 – uso individuale di beni culturali – è rilasciata dalla Soprintendenza di settore competente del luogo ove i beni si trovano.

Per le differenze tra concessione in uso ai sensi dell’art. 57-bis e dell’art. 106 si rimanda alla pagina della Soprintendenza – vai alla pagina della Soprintendenza.