Alienazione di beni culturali

Autorizzazione all’alienazione di beni culturali (artt. 55 e ss. del D.Lgs. 42/2004)

Iter procedimentale per beni appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Ai sensi degli articoli 55, 55-bis, 56, 58 del D.Lgs. 42/2004, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e i negozi giuridici che possono comportare l’alienazione di beni culturali appartenenti a  Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero.

L’autorizzazione o il diniego della medesima sono adottati dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale su parere espresso dalla Soprintendenza competente.

L’autorizzazione per i beni immobili appartenenti al demanio culturale non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Per i beni mobili appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali l’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione.

L’autorizzazione per i beni appartenenti ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.

Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 54, comma 2, lettera a, le cose appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono INALIENABILI, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 – vai al link.

Ai sensi dell’art. 54, comma 1, restano inoltre inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53.

Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

Modulistica

  • Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali (art. 55 del D.Lgs. 42/2004): istanza di autorizzazione all’alienazione di beni immobili appartenenti al demanio culturale (diversi da quelli elencati nell’art. 54, comma 1) – scarica il modulo
  • Altri enti ed istituti pubblici, persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 56 del D.Lgs. 42/2004): istanza di autorizzazione all’alienazione di beni culturali immobiliscarica il modulo
  • Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, altri enti ed istituti pubblici, persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 56 del D.Lgs. 42/2004): istanza di autorizzazione all’alienazione di beni culturali mobiliscarica il modulo

Denunce di trasferimento (artt. 59 e ss. del D.Lgs. 42/2004)

Iter procedimentale per beni appartenenti a qualsiasi soggetto, pubblico e privato.

Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati entro trenta giorni alla Soprintendenza di settore competente del luogo ove i suddetti beni si trovano – vai alla pagina della Soprintendenza per scaricare il modulo.

Il Ministero o, nel caso previsto dall’articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento.

La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4.

Si rammenta che per il trasferimento di beni appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti è necessario, prima di presentare denuncia, il preventivo rilascio da parte della Commissione regionale per il patrimonio culturale della relativa autorizzazione all’alienazione clicca qui per tornare a Autorizzazione all’alienazione di beni culturali (artt. 55 e ss. Del D.Lgs. 42/2004).