Autorizzazioni alla concessione d'uso o locazione di beni immobili pubblici di interesse culturale

Autorizzazioni alla concessione d'uso o locazione di beni immobili pubblici di interesse culturale a soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici (art. 57 bis del D. Lgs. 42/2004).

Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del D. Lgs. 42/2004 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui sopra, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.